Le liti che più frequentemente scaturiscono dai contratti di sviluppo software riguardano i seguenti aspetti:

  • le modalità e i criteri da applicare per lo svolgimento della verifica, ossia del c.d. collaudo
  • il tipo di impegno assunto da parte del fornitore: spesso, in pratica, non è chiaro se questi si è obbligato a raggiungere un “risultato”, cioè a realizzare un programma che effettivamente risponda a quelle che il cliente ha dichiarato essere le sue esigenze, oppure se egli si impegni a elaborare un software nel rispetto delle regole dell’arte, ma senza garantire il conseguimento del risultato che il cliente si proponeva,
  • entro quali limiti il fornitore è responsabile per i vizi e/o malfunzionamenti del software sviluppato,
  • se il corrispettivo pattuito include o meno eventuali modifiche del software a richiesta del committente,
  • a chi spetta la titolarità del diritto d’autore sul programma (e in particolare, dei relativi diritti di sfruttamento commerciale) e, inoltre, se il cliente possa o meno ottenere il godimento del software in esclusiva, limitandone la commercializzazione da parte del fornitore a eventuali concorrenti.

Occorre prestare attenzione a un fatto particolare. Tradizionalmente si distingue tra obbligazioni “di risultato”, che ricorrono quando un soggetto si impegna a svolgere un’attività e a realizzare il risultato concordato, e obbligazioni “di mezzi”, nelle quali non vi è l’obbligo di raggiungere un risultato, ma il debitore è tenuto unicamente a svolgere la prestazione con la diligenza dovuta (v. art. 1176 c.c.).

Tipicamente “di risultato” è l’obbligazione dell’appaltatore che non avrà diritto al pagamento del prezzo pattuito se l’opera commissionata non è realizzata, anche se la mancata realizzazione non è dipesa da sua negligenza.

Tipicamente “di mezzi” è invece l’obbligazione dell’avvocato, che è obbligato a impiegare la sua diligenza professionale per curare gli interessi del suo cliente, ma ha diritto al pagamento del suo onorario anche se il cliente perderà la causa.

Queste sono le principali cause di controversia:

  1. scarsa informazione reciproca nella fase delle trattative
  2. mancanza di uno studio preliminare di fattibilità, ossia di un vero e proprio progetto
  3. definizione incerta e imprecisa della prestazione che il fornitore si è impegnato a svolgere e del risultato che è obbligato a realizzare
  4. mancanza di un contratto scritto che attesti il contenuto degli accordi delle parti e contenga, in particolare, un piano di lavoro dettagliato, ove siano illustrati le modalità e i tempi di realizzazione del software.

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