Il tema della perizia tecnica per quanto attiene il credito d’imposta per l’acquisto di beni 4.0 rappresenta un passaggio tanto delicato quanto strategico.
L’aspetto importante è che il ricadere o meno in una condizione di obbligo di perizia non ne esclude l’utilità a prescindere.
Indipendentemente da quel che la norma comporta, infatti, la redazione di una perizia è sempre consigliabile in quanto diventa una sorta di garanzia aggiuntiva sul riconoscimento formale dell’agevolazione legata al credito d’imposta per l’acquisto di beni 4.0.
La discriminante rispetto all’obbligatorietà è il valore del bene acquistato.
Su questo argomento troviamo subito una differenza rispetto al passato, ovvero all’iperammortamento.
Nel vecchio istituto dell’iperammortamento tale valore ammontava a 500.000,00 euro, mentre nell’istituto del credito d’imposta per l’acquisto di beni 4.0, la soglia oltre la quale la norma obbliga a produrre una perizia era stata portata a 300.000,00. Tale soglia è stata mantenuta anche nel credito d’imposta per i beni strumentali 4.0 così come modificato nella finanziaria 2021 e nella finanziaria 2022. Sopra tale valore la perizia è obbligatoria e condizione sine qua non per ottenere l’agevolazione.
Sotto tale soglia la perizia non risulta essere necessaria, anche se per le ragioni esposte, è in ogni caso consigliata. La normativa in questo caso dice che è sufficiente un’autodichiarazione da parte del legale rappresentante che indichi la corrispondenza fra le caratteristiche del bene e l’aderenza alla normativa per ottenere l’agevolazione fiscale.
Chi deve rilasciare la perizia?
La perizia, in ogni caso, deve essere rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali.
Tale perizia può essere sostituita da un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Da sottolineare che la perizia, oltre ad essere garanzia formale da parte di un tecnico abilitato sulle caratteristiche del bene, rappresenta sempre un valore aggiunto per l’intera pratica.
La perizia così come prevista nel bando descrive non solo l’attestazione dei requisiti tecnici imposti nell’Allegato A o B, ma anche i parametri di interconnessione del bene acquistato con la relativa verifica della messa in funzione nel periodo d’imposta descritto nel Bando.
Si fa presente che il professionista incaricato deve essere una persona super-partes rispetto ai produttori e/o fornitori dei beni acquistati che sono oggetto della perizia.
Una differenza sulla perizia che emerge con l’introduzione della Legge di Bilancio del 2020 è quella della tipologia di attestazione del professionista che risulta asseverata e non più giurata.
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