Il Codice civile definisce clausola penale quella con cui, in un qualsiasi contratto, si stabilisce che, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento di uno dei contraenti, questi è tenuto a una determinata prestazione (che, di regola, consiste nel pagamento di una certa somma di denaro a favore dell’altro contraente: art.1382).

La clausola evita, alla parte che subisce l’inadempimento, di dover provare in giudizio il danno subito e le garantisce il diritto al pagamento della somma pattuita come penale anche se il danno effettivamente patito è minore, o addirittura anche se non vi è stato alcun danno.
Nel contempo la penale gioca un ruolo importante a vantaggio del debitore: essa ha, infatti, l’effetto di limitare il risarcimento del danno causato all’altra parte con il suo inadempimento all’importo fissato come penale (sempre che non sia stata pattuita la risarcibilità del danno ulteriore, del quale però il creditore dovrà dare piena prova, cosa questa non sempre facile).

Nel determinare l’ammontare della penale le parti devono considerare una regola molto importante: il Codice civile stabilisce che tale ammontare può essere ridotto dal giudice qualora sia ritenuto «manifestamente eccessivo avuto riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento» (art. 1384).
Il principale problema che si pone nel determinare il contenuto della clausola penale è dato dalla necessità di calcolare la misura del risarcimento efficiente: ciò presuppone che la parte a favore della quale la penale è prevista abbia ben chiara l’entità del danno che le deriverebbe dal ritardo nell’adempimento o dall’inadempimento definitivo.

Le ipotesi per le quali può essere opportuno inserire una penale nel contratto in esame sono le seguenti:

  • ritardo nella consegna
  • mancato superamento della verifica finale.

Si propone qui di seguito una possibile versione della clausola penale studiata dagli esperti che hanno elaborato le clausole-tipo: si tratta di una clausola complessa, che tiene conto delle considerazioni sopra indicate (al fine di illustrare al meglio il funzionamento della seguente clausola sono stati inseriti dei valori meramente indicativi).

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