L’ex Piano Nazionale Industria 4.0 (oggi Transizione 4.0), offre alle aziende italiane incentivi e strumenti per cogliere le opportunità dell’innovazione e del digitale legate alla quarta rivoluzione industriale.
Il Piano prevede misure specifiche, che tengono conto della neutralità tecnologica, intervenendo con azioni orizzontali e fattori abilitanti. Per il 2021 vengono potenziate le misure efficaci e inserite di nuove.
Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è cambiato rispetto all’allora esistente iperammortamento.
L’introduzione del credito d’imposta 4.0 2022 in sostituzione dell’iperammortamento è un passaggio che trovava i suoi riferimenti normativi nella legge di bilancio 2020, ovvero nella legge finanziaria.
Nel ridisegnare le agevolazioni pubbliche per le imprese relative al pacchetto di sviluppo denominato “impresa 4.0” ora “Transizione 4.0” (già “industria 4.0”), lo Stato aveva infatti trasformato le caratteristiche dell’agevolazione, lasciandone però assolutamente saldi i punti fermi e gli aspetti qualificanti.
Mentre, infatti, cambiava il modello agevolativo (dalla maggiorazione del valore di un bene si passò alla concessione di un credito d’imposta), non sono stati variati i presupposti: quel bene deve essere stato acquistato dall’azienda al fine di interconnettere persone, strumentazioni e reti informatiche in un dialogo continuo in chiave digitale: al fine, in sintesi, di generare un’autentica fabbrica intelligente e in costante dialogo fra le parti e le componenti.
In un bilanciato mix fra punti fermi e variazioni, la misura del credito d’imposta 4.0 era stata ulteriormente rivista nella legge 178/2020, ovvero la legge finanziaria a valere sul 2021. Non un solo passaggio di modifica, quindi, ma una serie di passaggi di modifica, l’ultimo dei quali riguarda la legge finanziaria 2022.
Proviamo ad analizzare nel dettaglio cosa introduce il nuovo credito d’imposta per industria 4.0 rispetto ai predecessori super ed per ammortamento.
Il beneficio prevede aliquote differenti a seconda della tipologia di investimenti:
- 6% per beni nuovi strumentali “non 4.0” (nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni).
- 15% per beni ricompresi nell’allegato B, Legge 11 dicembre 2016 n. 232, ossia beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) utili alla trasformazione tecnologica in ottica 4.0 (nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 €), secondo il comma 190. Gli investimenti in software risulteranno quindi maggiormente agevolati rispetto alle disposizioni in vigore fino al 31.12.2019.
- 40% per gli investimenti appartenenti ai gruppi dell’allegato A, beni materiali 4.0 integrati ed interconnessi al sistema informativo aziendale, secondo il comma 189.
Il beneficio spettante sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali (ridotte a 3 per i beni dell’allegato B, ulteriore vantaggio rispetto alle precedenti condizioni).
L’introduzione della nuova modalità è finalizzata ad allargare la portata degli interventi a sostegno delle imprese. Non solo, il comma 194 estende la possibilità di utilizzo del credito d’imposta (nella misura del 6%) anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.
Tutte le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni devono contenere l’espresso riferimento alle nuove disposizioni.
Permane l’obbligo di acquisizione della perizia tecnica “semplice” (o attestazione di conformità) per beni dal costo unitario superiore ai 300.000 € (floor abbassato rispetto ai 500.000 € degli anni precedenti). Quindi non saranno più necessari giuramenti in Tribunale o dai notai, ma ci si potrà avvalere di data certa attraverso la marca temporale e la PEC.
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