La conciliazione è uno strumento alternativo per la risoluzione delle controversie, nel quale un soggetto terzo e imparziale, il mediatore, aiuta le parti a raggiungere una soluzione efficace.
Lo scopo della mediazione non è stabilire chi ha ragione o torto, ma risolvere il conflitto, trovando una soluzione che soddisfi gli interessi delle parti.
Si tratta di una procedura volontaria, per la quale è fondamentale la volontà di partecipare al procedimento di tutte le parti coinvolte nella lite; riservata, poiché le parti, il mediatore e chiunque interviene nel procedimento non possono rivelare le informazioni emerse nel corso della procedura; imparziale, in quanto il mediatore, che aiuta le parti a individuare una soluzione condivisa, è terzo e neutrale rispetto alle stesse.
- Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la consegna come specificato nel Piano di Lavoro è applicata una penale commisurata all’importo contrattuale: essa è calcolata come una percentuale dell’importo contrattuale pari al rapporto tra i giorni di ritardo e la durata, espressa in giorni, prevista per l’esecuzione della prestazione del Fornitore. Per il calcolo dei giorni di ritardo il termine iniziale coincide con il giorno in cui il software sarebbe dovuto essere a disposizione del Committente per l’espletamento del collaudo.
La penale potrà essere applicata sul ritardo rispetto al termine finale o sul ritardo rispetto agli eventuali stati di avanzamento pattuiti: in tale ultimo caso, il calcolo della penale dovrà essere parametrato all’importo contrattuale relativo allo stato di avanzamento oggetto del ritardo. Con l’espressione “importo contrattuale” si intende il corrispettivo complessivamente dovuto dal Committente in caso di corretta esecuzione del contratto. - Nell’ipotesi in cui il software non superi positivamente il collaudo, la consegna si considera come non avvenuta; in questo caso, ai fini del calcolo del ritardo per la penale, non si considera il periodo intercorso tra la messa a disposizione del software per l’espletamento del collaudo e la comunicazione, da parte del Committente, del suo mancato superamento dello stesso.
Ad esempio, se l’importo per la fornitura ammonta a 400.000 euro e la durata concordata per l’attività di sviluppo è pari a 120 giorni, nel caso di un ritardo nella consegna di 30 giorni, il ritardo espresso in percentuale risulta del 25% e dunque la penale ammonta a 100.000 euro. È opportuno indicare nel contratto un esempio di applicazione della penale. - L’esito negativo di ciascun collaudo comporta, comunque, l’applicazione di una penale pari al 5% dell’importo contrattuale, che potrà essere riassorbita dalla penale complessiva maturata a causa del ritardo (ove la penale complessiva sia maggiore delle penali maturate a causa di mancata accettazione).
Questa penale è prevista al fine di scongiurare comportamenti in mala fede da parte del Fornitore, il quale, per evitare la penale dovuta per il ritardo, potrebbe consegnare comunque nel termine pattuito pur sapendo che l’adempimento non è corretto. La penale
dovuta – pari al 5% – è da intendersi dunque legata a una consegna inesatta, ma dal momento che nella clausola del collaudo si stabilisce che in caso di mancato superamento (del collaudo) il Fornitore procede all’eliminazione dei difetti senza assegnazione di alcun termine ulteriore, egli maturerà inevitabilmente anche un ritardo nella consegna. La seconda consegna, inevitabilmente tardiva rispetto al termine iniziale, implicherà l’applicazione della penale da ritardo come indicata nel punto 1 della clausola: ma dall’importo della penale per il ritardo andrà sottratto l’importo già corrisposto del 5%. Ad esempio, nel caso di un software da consegnare in 10 giorni, per 1.000 euro, se il fornitore consegna il 10° giorno, ma il software non supera il collaudo (che per semplicità ipotizziamo effettuabile nel giorno stesso della consegna), è dovuta una penale pari a 50 euro; se al 13° giorno viene consegnata la versione corretta il fornitore è tenuto a corrispondere a titolo di penale, per il ritardo, ulteriori 250 euro. - Il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto qualora la penale raggiunga un importo pari al 10% dell’importo contrattuale. Dopo una serie di tentativi di verifica finale falliti, la clausola conferisce al Committente il potere di risolvere il contratto.
- L’ammontare della penale, in ogni caso, non può essere superiore al 60% del corrispettivo pattuito per il contratto.
La penale non può superare un determinato ammontare calcolato in percentuale sull’importo contrattuale complessivo: ciò al fine di evitare che il ritardo possa dare luogo a comportamenti opportunistici del Committente che potrebbe avere interesse a far lievitare la somma dovuta dal Fornitore a titolo di penale per ritardi, o plurimi insuccessi nelle verifiche finali (ad esempio, se è convenuta una penale di 1000 euro per ogni giorno di ritardo nella consegna dell’opera, non è ammissibile che il Committente lucri sul passare del tempo per cumulare una penale astronomica, anche quando è chiaro che l’opera non gli verrà mai consegnata).
Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite a un tentativo di conciliazione presso l’Organismo di mediazione delle Camere di Commercio di ………………….e risolte secondo il Regolamento da questa adottato.